giovedì, Novembre 21, 2024

STATUTO

Statuto dell’Associazione Medici Cattolici Italiani

STATUTO APPROVATO DALLA CEI

  • ART. 1
    È costituita l’associazione ecclesiale nazionale denominata Associazione Medici Cattolici Italiani (A.M.C.I.), con sede in Roma.
    L’A.M.C.I. è un’associazione privata di fedeli, ai sensi dei canoni 298-299 e 321-326 del Codice di diritto canonico.
    L’Associazione ha durata illimitata, non svolge attività partitica o sindacale e non ha fini di lucro.
  • ART. 2
    L’A.M.C.I. trova in Gesù Cristo “medico del corpo e dello spirito” il fondamento della propria spiritualità; coltiva una devozione particolare a Maria Santissima Salute degli infermi; ha come patroni San Luca Evangelista Medico, nella cui festa inaugura l’anno sociale e  San Giuseppe Moscati.
  • ART. 3
    L’A.M.C.I. è riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana; aderisce alla Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali e alla Consulta della Pastorale della Salute; collabora con il Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari (per la Pastorale della Salute) e con la Pontificia Accademia per la Vita; per il conseguimento delle sue finalità istituzionali opera con altre organizzazioni scientifiche e professionali; è membro della Federazione Europea e Internazionale dei Medici Cattolici; partecipa al Forum di Associazioni e Movimenti di ispirazione cristiana che operano in campo socio-sanitario e alla Società Italiana per la  Bioetica e Comitati Etici (SIBCE).
  • ART. 4
    Scopi dell’Associazione sono:
  1. contribuire alla formazione permanente dei medici in ambito spirituale, etico e morale in particolare su temi scientifici e professionali;
  2. promuovere gli studi di etica in medicina nell’ascolto ecclesiale della parola di Dio e nell’adesione al Magistero della Chiesa;
  3. animare e promuovere lo spirito di autentico servizio umano e cristiano dei medici nel rapporto con l’ammalato e i suoi familiari;
  4. agire per un sempre più dignitoso esercizio della professione medica e per la tutela dei diritti del medico e dei pazienti;
  5. educare i Soci alla retta corresponsabilità ecclesiale, sviluppando il collegamento e la collaborazione con le altre istituzioni e associazioni cattoliche o di ispirazione cristiana e favorendo iniziative per l’inserimento nei gruppi di volontariato e la loro valorizzazione;
  6. favorire l’evangelizzazione del mondo sanitario per la realizzazione, unitamente agli ammalati e agli altri operatori sanitari, di un’autentica comunità che testimoni i valori cristiani della vita;
  7. collaborare con le attività delle istituzioni che operano per la promozione della salute e per la salvaguardia dell’ambiente;
  8. favorire lo sviluppo sanitario delle popolazioni più bisognose realizzando interventi di carattere sanitario anche in collaborazione con altri organismi che operano, in armonia con le finalità istituzionali dell’A.M.C.I., in campo internazionale;
  9. proseguire nello spirito ecumenico il dialogo con operatori e istituzioni di altre confessioni religiose anche per la realizzazione di valori e obiettivi comuni nel campo dell’assistenza e della cura degli infermi
  • ART. 5
    L’A.M.C.I. trae le risorse economiche per lo svolgimento della propria attività dalle quote associative, da eventuali contributi e liberalità.
  • ART. 6
    Si può aderire all’A.M.C.I. come Soci ordinari, Soci aggregati, Soci onorari e Soci sostenitori. Possono essere Soci ordinari i laureati in medicina e chirurgia.
    L’ammissione come Socio ordinario,  su richiesta dell’interessato e con la presentazione da parte di un Socio ordinario della Sezione, è deliberata dal Consiglio Direttivo della Sezione stessa. Il Socio ordinario è tenuto a corrispondere la quota annuale associativa stabilita dal Consiglio Nazionale.
    Possono essere Soci aggregati gli studenti in Medicina dell’ultimo biennio e i diplomati dei corsi universitari per le professioni sanitarie nell’ambito della Facoltà di Medicina nonché i laureati in discipline affini.
    Possono essere Soci onorari personalità che abbiano acquisito nel campo della medicina e delle scienze affini particolari benemerenze al servizio della Chiesa, della società e dell’Associazione.
    Come Soci onorari possono essere ammessi operatori sanitari che, pur non professando la religione cattolica, si ispirano ai principi cristiani.
    Possono essere Soci sostenitori persone fisiche e giuridiche che liberamente, secondo le modalità concordate con la Presidenza Nazionale, contribuiscono al raggiungimento degli scopi dell’A.M.C.I.
  • ART. 7
    Le articolazioni di base dell’A.M.C.I. sono:
  1. le Sezioni Diocesane;
  2. le Presidenze Regionali.
  • ART. 8
    La Sezione Diocesana è costituita nella sede della Diocesi; ad essa aderiscono almeno dieci soci ordinari.
    In particolari situazioni e su esplicita richiesta dell’Ordinario diocesano, il Consiglio Nazionale può istituire nelle Diocesi maggiori altre Sezioni e può autorizzare la costituzione di Sezioni interdiocesane.
    Il riconoscimento della Sezione è deliberato dal Consiglio di Presidenza Nazionale.
    La Sezione offre la propria collaborazione al Vescovo della Diocesi a servizio della pastorale diocesana.
    Nelle Diocesi dove l’Associazione non è presente, il Presidente Regionale, in accordo con l’Ordinario diocesano, attiverà procedure per la nomina locale di un medico incaricato, perché promuova la costituzione della Sezione Diocesana.
  • ART. 9
    Gli organi della Sezione sono:
  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente.
  • ART. 10
    L’Assemblea è formata dai Soci ordinari in regola con il versamento annuale della quota associativa.
    L’Assemblea si raduna ordinariamente almeno una volta l’anno su convocazione del Presidente. Può essere convocata in via straordinaria qualora il Presidente ne ravvisi l’opportunità, ovvero quando lo richiede un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o la metà di uno dei Soci effettivi in regola con il versamento della quota associativa.
    L’Assemblea elegge tra i soci ordinari i membri del Consiglio Direttivo della Sezione; approva il programma annuale delle attività associative; approva i bilanci; ratifica le eventuali delibere di radiazione dei Soci adottate dal Consiglio Direttivo; esamina le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene di dover sottoporre alla sua valutazione.
  • ART 11
    Il Consiglio Direttivo della Sezione è composto da un numero determinato e dispari di membri, stabilito dall’Assemblea dei Soci, sentito il Presidente Regionale.
    Elegge al suo interno un Presidente e uno o due Vice Presidenti.
    Nomina su proposta del Presidente il Segretario e il Tesoriere.
    Esso:
  • elabora il programma annuale delle attività associative tenendo conto delle linee programmatiche fissate dall’Assemblea Nazionale e dal Consiglio Nazionale;
  • cura la realizzazione delle attività del programma associativo approvato dall’Assemblea Nazionale e dal Consiglio Nazionale;
  • d’intesa con il Presidente Regionale, promuove iniziative nell’ambito delle finalità dell’Associazione;
  • delibera sull’ammissione e sulla radiazione dei Soci;
  • propone al Consiglio Nazionale la nomina del Presidente onorario e di Soci onorari della Sezione, scelti tra quanti si sono particolarmente distinti nella vita associativa.
  • Il Consiglio Direttivo può cooptare Soci in ragione della loro competenza specifica, in numero non superiore a quello dei suoi membri eletti.
    I Soci cooptati hanno soltanto voto consultivo.
    Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola una volta al mese.
    Alle riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare il Presidente Regionale.
    Il Presidente informa periodicamente il Presidente Regionale e la Presidenza Nazionale sull’attività della Sezione.
    I Consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
  • ART. 12
    Il Presidente:
  1. rappresenta la Sezione;
  2. convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo;
  3. presiede le sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  4. adempie ai compiti affidatigli dalla Presidenza Nazionale e dal Consiglio Nazionale;
  5. mantiene costanti rapporti informativi e di collaborazione con la Presidenza Nazionale e con il Presidente Regionale;
  6. partecipa all’elezione del Presidente Regionale.

Il Presidente di Sezione dura in carica quattro anni e può essere rieletto per un secondo quadriennio consecutivo ed  in caso di giustificati motivi per un terzo, previo consenso della Presidenza Nazionale.

  • ART. 13
    Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto per un secondo quadriennio consecutivo.
  • ART.14
    Il Segretario, d’intesa con il Presidente:
  1. dà esecuzione alle attività del programma associativo annuale;
  2. organizza e coordina le iniziative opportune nell’ambito delle finalità associative, informandone il Consiglio Direttivo.

Dura in carica quattro anni e può essere rieletto per un secondo quadriennio consecutivo

  • ART. 15
    Il Tesoriere:
  • provvede alla riscossione delle quote associative;
  • redige annualmente lo stato di previsione e il rendiconto consuntivo.

Dura in carica quattro anni e può essere rieletto per un secondo quadriennio consecutivo

  • ART. 16
    Il Presidente Regionale:
  1. promuove le iniziative dell’A.M.C.I. a carattere regionale, d’intesa con il Presidente Nazionale;
  2. coordina le attività delle Sezioni diocesane nel rispetto della autonomia associativa;
  3. promuove l’istituzione di nuove Sezioni;
  4. adempie i compiti affidatigli dalla Presidenza Nazionale e dal Consiglio Nazionale;
  5. indice alla fine del suo mandato la riunione dei Presidenti delle Sezioni per l’elezione del Presidente Regionale;
  6. fa parte di diritto del Consiglio Nazionale.
  • Il Presidente Regionale è coadiuvato da un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
    La Presidenza Regionale è composta dal Presidente e da un Vice Presidente, eletti dai Presidenti delle Sezioni della Regione  tra i medesimi o  tra chi ha rivestito incarichi associativi nazionali o locali e comunque con comprovata esperienza associativa.
    Il Presidente Regionale dura in carica quattro anni e può essere rieletto  per un secondo quadriennio consecutivo.
  • ART. 17
    Gli organi nazionali dell’A.M.C.I. sono:
  1. l’Assemblea Nazionale;
  2. il Consiglio Nazionale;
  3. il Presidente Nazionale.
  • ART. 18
    L’Assemblea Nazionale è costituita dai Presidenti delle Sezioni, dai Presidenti Regionali, dai Consiglieri Nazionali, dai membri cooptati nel Consiglio Nazionale e dagli ex Presidenti Nazionali.
  • ART. 19
    L’Assemblea Nazionale:
  1. approva la relazione morale e finanziaria del Consiglio Nazionale;
  2. predispone e delibera le attività associative, demandandone l’attuazione al Consiglio Nazionale, ai Presidenti Regionali e alle Sezioni;
  3. elegge la Commissione elettorale per l’elezione dei Consiglieri Nazionali;
  4. elegge i Consiglieri Nazionali in numero di venticinque;
  5. approva lo Statuto e le sue modifiche, che devono essere ratificate dalla Conferenza Episcopale Italiana; approva il Regolamento e le sue modifiche;
  6. elegge, su proposta del Consiglio Nazionale, il Presidente Onorario Nazionale.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i Soci e per gli organi dell’Associazione.
Hanno diritto di voto tutti i componenti l’Assemblea, con eccezione dei Soci cooptati. I Consiglieri Nazionali si astengono dal voto sulla relazione morale e finanziaria.

  • ART. 20
    L’Assembla Nazionale, previa deliberazione del Consiglio Nazionale, è convocata dal Presidente ordinariamente ogni due anni.
    Può essere convocata in via straordinaria su richiesta del Consiglio di Presidenza Nazionale, o della maggioranza assoluta dei Consiglieri Nazionali, o dei due terzi dei Presidenti di Sezione.
  • ART. 21
    Il Consiglio Nazionale è composto da venticinque Consiglieri eletti dall’Assemblea Nazionale secondo le modalità stabilite nel Regolamento; dai Presidenti Regionali; dai Consiglieri Cooptati. Fanno parte di diritto del Consiglio Nazionale i Soci Fondatori e gli ex Presidenti Nazionali.
  • ART. 22
    Il Consiglio Nazionale:
  1. elegge tra i suoi membri il Presidente Nazionale, tre Vice Presidenti e, su proposta del  Presidente, il Segretario Nazionale ed il Tesoriere; quest’ultimo può essere scelto tra gli iscritti, anche al di fuori dei componenti il Consiglio Nazionale e in tal caso diventa membro di diritto del medesimo Consiglio;
  2. decide sull’eventuale incompatibilità tra le cariche associative e altri incarichi ricoperti dai Soci;
  3. designa, di norma nell’ambito del Consiglio Nazionale, il rappresentante dell’A.M.C.I. nel direttivo della Federazione Europea dei Medici Cattolici e un suo sostituto . Se il rappresentante eletto non è Consigliere Nazionale, viene cooptato nel Consiglio Nazionale

I Consiglieri Nazionali durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per un secondo    quadriennio consecutivo

  • ART. 23
    Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale ordinariamente due volte l’anno e, comunque, in coincidenza con l’Assemblea Nazionale.
    Può essere convocato in via straordinaria su richiesta unanime del Consiglio di Presidenza, o di almeno due terzi dei membri del Consiglio Nazionale, esclusi i Consiglieri Cooptati.
  • ART. 24
    Il Presidente Nazionale:
  1. ha la legale rappresentanza dell’Associazione;
  2. convoca e presiede il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Nazionale;
  3. dirige l’attività degli uffici centrali;
  4. è il Direttore del periodico dell’Associazione;

Dura in carica quattro anni e può essere rieletto per un secondo quadriennio consecutivo

  • ART. 25
    I Vice Presidenti Nazionali, eletti in rappresentanza delle tre aree geografiche (nord, centro, sud), coadiuvano il Presidente Nazionale. Uno di essi, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, dovrà essere designato come Vicario. In particolare i Vice Presidenti coordinano le attività delle Regioni della propria area geografica e promuovono iniziative, in accordo con il Presidente Nazionale ed i Presidenti Regionali, per la migliore realizzazione degli scopi statutari dell’A.M.C.I.
    Durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per un secondo quadriennio consecutivo.
  • ART. 26
    Il Segretario Nazionale, d’intesa con il Presidente Nazionale:
  1. dà esecuzione alle attività contenute nel programma associativo annuale approvato dall’Assemblea;
  2. assiste il Presidente nella sua attività;
  3. dirige il lavoro della Segreteria;
  4. mantiene i rapporti con i Presidenti Regionali e di Sezione;
  5. cura la redazione dei verbali e custodisce l’archivio.
  • Il Segretario Nazionale può chiedere di essere coadiuvato da un Vice Segretario e proporre tale nomina al Presidente Nazionale che, sentito il Consiglio Nazionale, delibererà in merito.
    Dura in carica quattro anni e può essere rieletto per un secondo quadriennio consecutivo.
  • ART. 27
    Il Tesoriere Nazionale:
  1. cura l’amministrazione economico-finanziaria dell’Associazione;
  2. redige la relazione finanziaria e il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre annualmente all’approvazione del Consiglio Nazionale.

Dura in carica quattro anni e può essere rieletto per un secondo quadriennio consecutivo

  • ART. 28
    Il Consiglio Nazionale:
  1. approva la relazione morale presentata dal Consiglio di Presidenza;
  2. elabora le linee guida del programma di attività di carattere religioso, medico-morale e scientifico;
  3. approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo predisposto dal Tesoriere Nazionale;
  4. determina la misura della quota sociale che deve essere corrisposta da ciascuna Sezione alla Presidenza Nazionale;
  5. stabilisce la data e la sede dell’Assemblea Nazionale;
  6. nomina, su proposta dei Presidenti delle singole Sezioni, il Presidente Onorario della Sezione e i Soci Onorari;
  7. coopta Soci che abbiano particolare competenza o che abbiano dimostrato assoluta fedeltà all’Associazione e spirito di servizio,  in numero non superiore a dieci;
  8. coopta inoltre il Presidente ed il Segretario della Federazione Internazionale dei Medici Cattolici nonché il Presidente e/o Segretario della Federazione Europea dei Medici Cattolici, il Presidente del Forum delle Associazioni e Movimenti di ispirazione cristiana operanti in campo socio sanitario e il Presidente della Società Italiana di Bioetica e dei Comitati di Bioetica, se medici e/o Soci dell’Associazione;
  9. nomina i Soci Onorari;
  10. delibera gli atti di ordinaria amministrazione
  • ART. 29
    Il Consiglio di Presidenza Nazionale è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Segretario e dal Tesoriere.
    Il Consiglio di Presidenza:
  1. promuove e coordina l’attività delle sezioni secondo le finalità dell’Associazione e le deliberazioni del Consiglio Nazionale;
  2. sostiene le Sezioni per l’attuazione del programma associativo;
  3. cura l’ organizzazione dei convegni, dei congressi e delle varie iniziative;
  4. delibera gli atti di straordinaria amministrazione;
  5. coordina l’attività editoriale;
  6. dispone in caso d’urgenza gli opportuni provvedimenti su materia di competenza del Consiglio Nazionale;
  7. ratifica l’elezione dei Consigli di Sezione e l’istituzione di nuove Sezioni;
  8. verifica l’amministrazione centrale dell’Associazione;
  9. presenta al Consiglio Nazionale la relazione morale e finanziaria sull’attività annuale dell’Associazione;
  10. pone all’approvazione del Consiglio Nazionale il bilancio preventivo e consuntivo
  • ART. 30
    L’Associazione ha un Assistente Ecclesiastico Nazionale nominato dalla Conferenza Episcopale Italiana in base a una terna indicata dal Consiglio Nazionale.
    L’Assistente Ecclesiastico Nazionale:
  1. rappresenta l’Autorità ecclesiastica in seno all’Associazione;
  2. anima e sostiene la comunione e il servizio ecclesiale dell’Associazione ed è il garante della fedeltà al Magistero della Chiesa;
  3. offre all’Associazione e agli Assistenti Ecclesiastici delle Sezioni le indicazioni per il cammino spirituale e per l’attività pastorale dei Soci, promuovendo al riguardo le opportune iniziative;
  4. programma le riunioni degli Assistenti Ecclesiastici delle Sezioni per trattare i problemi riguardanti il loro ufficio.
  • L’Assistente Ecclesiastico Nazionale partecipa con voto consultivo all’Assemblea Nazionale, al Consiglio Nazionale e al Consiglio di Presidenza. L’Assistente Ecclesiastico Nazionale può essere coadiuvato da uno o più Vice Assistenti da lui nominati.
    Dura in carica quattro anni e può essere rinominato.
  • ART. 31
    Ciascuna Regione ha un Assistente Ecclesiastico Regionale nominato dalla Conferenza Episcopale Regionale in base a una terna indicata dalla Presidenza Regionale, sentito l’Assistente Ecclesiastico Nazionale. L’Assistente Ecclesiastico Regionale coordina, insieme agli Assistenti delle Sezioni e al Presidente Regionale, le iniziative formative e spirituali per i Soci.
    Ciascuna Sezione Diocesana ha un Assistente Ecclesiastico nominato dall’Ordinario locale in base ad una terna indicata dal Presidente di Sezione. Egli partecipa con voto consultivo al Consiglio Direttivo della Sezione. L’Assistente della Sezione promuove le iniziative per la formazione spirituale dei Soci e segue il loro impegno pastorale.
    Gli Assistenti Regionali e di Sezione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
  • ART. 32
    Le decisioni degli organi deliberanti sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
    Le modifiche allo Statuto e al Regolamento devono essere approvate dai due terzi dei componenti l’Assemblea Nazionale.
  • ART. 33
    E’ istituita una commissione dei Probiviri eletti, dal Consiglio Nazionale, in numero di tre membri, scelti tra i Decani dell’Associazione; ad essi è affidato il compito di intervenire con provvedimenti disciplinari, qualora se ne ravvisasse la necessità, con il preventivo obbligo di riferire al Consiglio di Presidenza Nazionale.
  • ART. 34
    L’estinzione dell’Associazione è deliberata dai due terzi dei componenti l’Assemblea Nazionale, che destina il patrimonio residuo a un ente avente finalità analoghe. La delibera deve essere ratificata dalla Conferenza Episcopale Italiana.
  • ART. 35
    Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dal Regolamento, si applicano le norme canoniche e civili in materia di associazioni