AUDIZIONE
Sulla Proposta di Legge Regionale
ASSISTENZA SANITARIA PER LA MORTE SERENA E INDOLORE DI PAZIENTI TERMINALI
18 luglio 2022
Commissione III Consiglio Regionale della Puglia
Michele Montinari
La Corte Costituzionale con la sentenza 242 del 20191 individua una condizione di possibile non punibilità di “chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura
pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente”, rendendo di fatto legittimo l’aiuto al suicidio, purché garantito dalle suddette condizioni.
La Corte Costituzionale non legalizza tuttavia l’eutanasia2, per la quale rimane la definizione riconosciuta del Codice di Deontologia Medica di “azione od omissione che di natura provoca la morte del malato” e distingue tra eutanasia attiva2 (determinare o accelerare la morte mediante un diretto intervento del medico utilizzando farmaci letali) ed eutanasia omissiva2 (morte dell’individuo determinata dalla sospensione della terapia o dalla astensione del medico dal compiere interventi che potrebbero prolungare la vita), mentre per aiuto al suicidio2 si intende un “atto mediante il quale l’individuo si procura la morte, grazie all’assistenza del medico che prescrive i farmaci necessari e lo istruisce circa le modalità di assunzione”.
La Consulta, però, afferma anche che la garanzia per il cittadino di un percorso di cure palliative e gestione del dolore cronico rappresenta un prerequisito inderogabile, una priorità assoluta per le politiche della sanità, affermazione in perfetta sintonia con il Comitato Nazionale per la Bioetica1. Del resto, è noto come lo stato di avanzamento della legge 38/2010 attualmente non sia stato ancora attuato sul tutto il territorio nazionale e come non sia stato idoneamente supportato da politiche di formazione e informazione del
cittadino4.
La sentenza della Corte Costituzionale non riconosce incostituzionale il reato di aiuto al suicidio, ma solo la pena in presenza delle suddette condizioni, e vincola, pertanto, il Parlamento della Repubblica a legiferare, dando così seguito alla sentenza di non punibilità. In attuazione di suddetta sentenza si inserisce la Proposta di Legge Bazoli-Provenza3, che attualmente ha superato il vaglio della Camera ed è stata inviata al Senato.